Regolamento per le domande di ammissione e il tesseramento
Il presente regolamento disciplina la gestione pratica delle domande di ammissione, il tesseramento e il controllo delle tessere digitali. È subordinato all’atto costitutivo, allo statuto vigente e alle norme applicabili e non può modificarli.
Articolo 1 — Associazione e finalità
Il regolamento è adottato dall’Associazione Bimbolandia, codice fiscale/partita IVA 96504950583, per la corretta gestione del rapporto associativo e delle attività ludico-ricreative conformi allo statuto. Non costituisce un listino dei servizi né modifica condizioni economiche delle singole attività. La sede risultante dalla visura camerale del 10/03/2023 è Via Giarre 111, 00133 Roma (RM), da verificare rispetto agli eventuali aggiornamenti; tra le sedi operative figura Bimbolandia in Via Squinzano 2, Roma, oltre alla sede Bimbolandia 2 in Via Casale Santarelli 13, Roma.
Articolo 2 — Domanda di ammissione
Chi intende associarsi presenta all’organo amministrativo una domanda scritta, anche tramite il modulo digitale predisposto dall’associazione. La richiesta indica le generalità del candidato, i recapiti per la risposta, l’eventuale rappresentanza genitoriale e la dichiarazione di presa visione dello statuto e delle regole adottate. L’associazione può richiedere le integrazioni strettamente necessarie alla verifica dei requisiti.
La mera compilazione del modulo e la ricezione di una conferma non costituiscono ammissione automatica, né generano da sole una tessera valida o l’iscrizione nel libro degli associati.
Articolo 3 — Richieste riferite ai minori
Per i candidati minorenni la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale, come previsto dall’articolo 5 dello statuto. Il genitore o tutore che presenta l’istanza dichiara di possedere tale titolo e comunica i propri dati necessari alla gestione della domanda.
La segreteria o l’organo amministrativo verifica, prima della delibera di ammissione, che la controfirma sia stata raccolta con modalità idonee e documentabili. La spunta di una casella o l’inserimento di un nominativo nel modulo elettronico non sostituiscono necessariamente questa verifica. L’eventuale minore viene registrato come candidato socio distinto dal proprio genitore/tutore.
Articolo 4 — Delibera del consiglio direttivo e libro associati
La domanda è valutata dall’organo amministrativo secondo criteri non discriminatori, nel rispetto delle finalità associative. L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo e comunicata all’interessato; la decisione viene annotata nel libro degli associati, con data ed estremi della delibera. La qualità di socio decorre dalla data in cui la domanda è accolta, come dispone l’articolo 5 dello statuto. La segreteria non può approvare autonomamente una domanda senza una deliberazione valida.
Articolo 5 — Rigetto della domanda e riesame
Il rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato dall’organo amministrativo entro 60 giorni secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 dello statuto. L’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che la decisione sull’istanza sia rimessa all’assemblea nella successiva convocazione. Il sistema conserva gli estremi della comunicazione e delle eventuali richieste di riesame, nei limiti previsti dalla normativa privacy.
Articolo 6 — Quota associativa annuale
L’importo della quota associativa non è fissato dal presente regolamento. È determinato ogni anno dall’organo amministrativo con apposita delibera ed è comunicato agli associati prima del pagamento. Il regolamento non contiene quindi importi predeterminati.
Il versamento delle quote è registrato indicando anno di riferimento, data, importo effettivamente ricevuto e riferimento contabile. L’adesione è a tempo indeterminato; la quota annuale è disciplinata dallo statuto, compresa la sua non rimborsabilità nei casi previsti. La quota associativa è distinta dagli eventuali corrispettivi per attività e servizi.
Articolo 7 — Tessera digitale e codice QR
A seguito della delibera favorevole e della registrazione dell’ammissione, l’associazione può emettere una tessera digitale nominativa, personale e non cedibile, con numero identificativo e codice QR di verifica. Il QR consente al personale autorizzato di controllare lo stato della tessera e registrare il controllo d’accesso presso le sedi. Il QR non sostituisce un documento d’identità quando sia necessario verificarlo.
In caso di perdita o diffusione del collegamento personale, l’associato o il genitore/tutore ne informa l’associazione per gli opportuni controlli e, quando tecnicamente disponibile, per la revoca o sostituzione del codice. La tessera non può essere prestata o ceduta.
Articolo 8 — Accesso alle sedi e vigilanza sui minori
L’ammissione all’associazione e l’emissione della tessera non costituiscono, da sole, prenotazione di una festa, pagamento di un servizio o garanzia di accesso illimitato alle strutture. Gli ingressi e l’utilizzo delle attrezzature restano soggetti alle regole di sicurezza, alla vigilanza sui minori, agli orari, alle capienze e alle eventuali condizioni dei singoli servizi comunicati nelle sedi e prima della partecipazione.
Per i bambini piccoli, la presenza e l’assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale seguono le regole di sorveglianza applicabili. Il personale può impedire la fruizione di attrezzature in condizioni non sicure secondo le regole del parco, senza che ciò comporti automaticamente perdita della qualità di socio.
Articolo 9 — Diritti e doveri degli associati
Ai soci spettano i diritti di informazione, partecipazione, voto e candidatura secondo le condizioni e i termini indicati dallo statuto e dalla normativa applicabile. In particolare, l’articolo 5 dello statuto prevede la disciplina del voto per gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con i versamenti; le specifiche modalità applicabili ai soci minorenni devono rispettare la legge e lo statuto.
I soci devono rispettare lo statuto, i regolamenti validamente approvati, le delibere degli organi sociali, gli altri associati, gli operatori e le condizioni di sicurezza delle sedi.
Articolo 10 — Recesso, esclusione e perdita della qualità di socio
Il socio può recedere secondo le modalità e i termini previsti dallo statuto. L’esclusione richiede una delibera motivata dell’organo amministrativo, comunicata al socio, con le facoltà di impugnazione e di ricorso all’assemblea previste dall’articolo 5 dello statuto. La cessazione della qualità di socio deve essere registrata nel libro associati; la tessera è conseguentemente disabilitata secondo la procedura adottata.
Articolo 11 — Documentazione e protezione dei dati
L’associazione conserva in forma riservata la domanda, la versione dei documenti presentata, le delibere, gli estremi della controfirma dei minori, il registro associati e le registrazioni delle quote. I dati sono trattati conformemente all’informativa privacy per il tesseramento, consultabile prima della domanda, e non sono pubblicati. Le richieste sui dati personali sono indirizzate a cristianocooper@hotmail.it.
Articolo 12 — Responsabilità della gestione amministrativa
L’organo amministrativo individua gli operatori autorizzati al controllo delle domande e delle tessere e stabilisce procedure di accesso, aggiornamento del libro associati, comunicazioni di rigetto, verifica della controfirma e correzione di errori. È vietato creare approvazioni fittizie o annotare pagamenti non incassati. I controlli d’ingresso devono riguardare esclusivamente persone ammesse.
Articolo 13 — Modifiche del regolamento
Le modifiche sono deliberate dall’organo competente secondo lo statuto. La versione aggiornata e la relativa data sono rese disponibili prima di nuove domande e comunicate agli associati quando richiesto dalle norme o dalle deliberazioni dell’associazione. Restano sempre prevalenti le disposizioni dello statuto.
Articolo 14 — Entrata in vigore
Il presente testo acquista efficacia soltanto dopo la sua approvazione da parte dell’organo amministrativo competente. La data di decorrenza e gli estremi della delibera devono essere riportati nel documento adottato. La quota associativa annuale è approvata con apposita delibera, anche separata.
Delibera del consiglio direttivo n. [da indicare] del [da indicare]
Data di entrata in vigore: [da indicare]
Quota associativa annuale per l’anno di riferimento: [da determinare dal consiglio direttivo; non ancora inserita]
